Le dimissioni dei sindaci in costanza di mandato dividono dottrina e giurisprudenza in merito agli effetti, immediati o prorogati?

Prima della riforma del diritto societario, la dottrina sposava il principio della “prorogatio” sia nel caso di dimissioni in corso di mandato sia nel caso di cessazione dell’incarico per decorso del triennio (in questo caso in assenza di sostituti). La giurisprudenza di merito, al contrario, non riteneva applicabile l’istituto della prorogatio, indipendentemente dalla sostituzione immediata del dimissionario.

A seguito della riforma, è stata distinta la cessazione volontaria durante il mandato dalla cessazione al termine del periodo di nomina. Nel primo caso non è più previsto alcun regime di “prorogatio” e le dimissioni in costanza di mandato sono considerate efficaci ed effettive immediatamente.

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