Lo splafonamento è quella circostanza che si verifica quando gli esportatori abituali acquistano beni e servizi senza applicazione dell’IVA oltrepassando il limite del plafond. Per poter utilizzare il c.d. plafond e quindi far sì che sulle proprie fatture d’acquisto non venga addebitata l’IVA fino ad un determinato importo, è necessario:

  • essere degli esportatori abituali, ovvero lo status ottenuto del contribuente che, nell’anno solare precedente, ha registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari;
  • aver rilasciato ai propri fornitori (per gli acquisti interni) o in dogana (per le importazioni) della c.d. lettera di intento, la quale ha lo scopo di informare il fornitore del possesso dei requisiti per essere considerato esportatore abituale. In questo modo, il fornitore è tenuto alla non applicazione dell’IVA in fattura.

Il contribuente che ricade nel c.d. splafonamento viene punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’IVA che sarebbe dovuta essere esposta in fattura. A tal proposito, sono state illustrate dall’Agenzia tre procedure alternative per regolarizzare lo splafonamento:

  1. Richiesta al cedente dell’emissione di una nota di variazione in aumento ex art. 26 del DPR 633/72;
  2. Autofattura con codice documento TD21 – autofattura per splafonamento;
  3. In sede di liquidazione periodica IVA, mediante la contabilizzazione della maggiore imposta derivante dall’autofattura emessa e degli interessi dell’IVA a debito.

Abaco è a tua disposizione per chiarimenti e confronti relativi a questa complicata materia.

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