Dopo:

  • l’introduzione del prospetto di riepilogo ai fini contabili;
  • l’abolizione della bolletta doganale cartacea
    è necessario chiarire quando sorge il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle importazioni, quindi in dogana

Le condizioni da soddisfare secondo la normativa IVA italiana (DPR 633/72 – artt. 19/25 _ Circolare Agenzia Entrate n. 1/2018) sono due:

  1. Requisito sostanziale, ovvero l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  2. Requisito formale, quindi il possesso di una valida fattura/valido documento.

In caso di importazione, il documento (requisito formale) che attesta l’avvenuta importazione dei beni, è il prospetto di riepilogo ai fini contabili – allegato 1 – che viene generato dall’Agenzia delle Dogane, una volta accettata la dichiarazione (requisito sostanziale), ed è reso disponibile nella sezione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”, accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane: il diritto dunque alla detrazione dell’IVA assolta sulle import sorge nel momento in cui il prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato dall’Agenzia delle Dogane.
Attenzione: non è valido ai fini della detrazione IVA il documento di cortesia rilasciato dagli spedizionieri.

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