L’art 19 DL 73/2021 conferma l’introduzione di una «super ACE», riguardante gli incrementi di patrimonio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le novità principali sono le seguenti:

a) Coefficiente di remunerazione del 15% da applicarsi alla variazione in aumento del capitale proprio (con limite massimo di 5 milioni di euro) indipendentemente dall’ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio;
b) Possibilità di beneficiare immediatamente dell’incentivo tramite un credito d’imposta calcolato sulla base delle aliquote IRES e IRPEF in vigore al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito potrà essere utilizzato senza limiti di importo in compensazione, oppure potrà essere chiesto a rimborso o essere ceduto. Inoltre, il credito d’imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP.

Le scelte effettuate dai soci in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 sono una condizione determinante per poter beneficiare di questa agevolazione. Si potrà decidere di trasformare la variazione fiscale in diminuzione da «Super ACE» a credito d’imposta e questo diventerà usufruibile dal primo giorno successivo alla delibera assembleare (per le società di capitali), ovvero dal giorno successivo al versamento del conferimento in danaro o della rinuncia al credito da parte del socio. Nel caso di società di persone o ditte individuali occorrerà attendere la fine del 2021, ovvero il momento in cui l’utile dell’esercizio matura.

FOLLOW US ON