Conti esteri, black list, rientro dei capitali. Non è facile affrontare i nuovi impegni a cooperare in ambito amministrativo di fronte ai nuovi accordi fra Italia e Paesi stranieri per contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Studi di commercialisti e fiscalisti esperti in voluntary disclosure come lo Studio Abaco di Modena assistono i cittadini che detengono attività e patrimoni all’estero accompagnandoli ad accedere alla procedura di collaborazione volontaria alle condizioni più favorevoli.

 

Modena, 20 Novembre 2016

Alla luce del recente provvedimento (D.L. n. 193/2016 – decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017) che ha disposto la riapertura dei termini per aderire alla procedura di Voluntary Disclosure per gli illeciti commessi fino al 30 settembre 2016, pare utile evidenziare quali sono i paesi che fino al recente passato erano considerati paradisi fiscali (Black list) e successivamente, grazie alla sottoscrizione di appositi accordi che prevedono lo scambio di informazioni rilevanti in materia fiscale, sono divenuti o sono prossimi a divenire paesi “collaborativi”.

Infatti la sottoscrizione di accordi per lo scambio di informazioni (conformi ai modelli elaborati in sede OCSE), sia in forma di accordi specifici bilaterali stipulati ad hoc (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) sia sotto forma di protocolli di modifica delle Convenzioni sulle doppie imposizioni già esistenti o di nuove convenzioni, comporta per i paesi firmatari l’impegno a cooperare in campo amministrativo e a fornire su richiesta informazioni riguardanti tutte le principali imposte, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale internazionale. In particolare lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali né, soprattutto, opporre il segreto bancario.

Inoltre vale la pena sottolineare come tali accordi siano solitamente accompagnati dall’assunzione di impegni per prevedere, a regime, l’applicazione dello scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari sulla base dello standard globale OCSE (Common Reporting Standard o Crs). Lo scambio automatico di informazioni, la cui attuazione è prevista con tempistiche differenziate, riguarderà a partire dal 2017 (con riferimento ai dati del 2016) oltre agli Stati UE, anche San Marino e il Liechtenstein, mentre dal 2018 (con riferimento ai dati del 2017) Stati quali la Svizzera e il Principato di Monaco.

Gli accordi bilaterali recentemente siglati dall’Italia prevedono, anche tramite appositi protocolli aggiuntivi (ad es. Principato di Monaco), che nel periodo intercorrente tra la data di firma dell’Accordo e la data in cui inizierà l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, le autorità fiscali dello Stato richiedente (l’Italia) possano presentare, oltre a richieste relative a singoli contribuenti, anche richieste “di gruppo” relative ad una pluralità di essi.

Tali ultime richieste tuttavia non possono in alcun modo essere indiscriminate o generiche (divieto delle cd. “fishing expeditions”), bensì devono essere mirate a schemi di comportamenti presumibilmente volti ad evadere gli obblighi tributari imposti dalla legislazione fiscale italiana in relazione ad attività patrimoniali detenute nei paesi esteri. Può essere il caso dei conti esteri “chiusi” o dei conti “sostanzialmente svuotati” o ancora dei conti che risultano “inattivi” alla data di firma dell’accordo, senza che il contribuente abbia comunicato alla banca estera di aver aderito alla regolarizzazione delle attività depositate mediante accesso alla procedura di collaborazione volontaria italiana o in assenza di una risposta positiva del contribuente all’intermediario estero circa la regolarità delle attività detenute rispetto alla legislazione tributaria italiana.

Di seguito si riporta un elenco dei principali paesi che avendo recentemente firmato accordi per lo scambio di informazioni con l’Italia si qualificano attualmente come “non black list” anche ai fini della voluntary disclosure, consentendo ai cittadini italiani che vi detengono illecitamente attività e patrimoni di accedere alla procedura di collaborazione volontaria a condizioni più favorevoli.

 

Paesi già Black list ora inclusi nella White List, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze 9 agosto 2016:

Alderney, Anguilla, Belize, Bermuda, Cipro, Corea del Sud, Filippine, Gibilterra, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, San Marino, Singapore, Svizzera.

Si ricorda che il Principato di Monaco è uscito dalla Black list, avendo sottoscritto un accordo (TIEA) con l’Italia per lo scambio di informazioni in data 2 marzo 2015.

Infine si ritiene rilevante segnalare che per i seguenti stati e territori sono stati firmati accordi per i quali è in corso o si è appena concluso l’iter legislativo di ratifica da parte del parlamento italiano:

  • Principato di Andorra (ratificato ottobre 2016);
  • Barbados
  • Panama (Convenzione contro le doppie imposizioni siglata il 30/12/2010, in corso di ratifica).

 
Modena, 20 Novembre 2016

STUDIO ABACO

Federico Gazzoletti