Lo scorso anno, tra le prime misure adottate per mitigare il rischio di liquidità conseguente all’epidemia da Covid-19, è stata data la possibilità alle imprese di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere (ex art. 56 Dl 18/2020) inizialmente prevista fino al 30 settembre 2020, poi prorogata fino al 30 giugno 2021 (art. 1 L. 178 del 30.12.2020).

La sospensione può avere a oggetto:

a) la sola quota capitale moratoria, grazie alla quale si determina di fatto la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi saranno invece corrisposti alle scadenze originarie;

b) l’intera rata, comprensiva quindi anche degli interessi passivi dilazione, in cui si verifica lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della dilazione – calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario – saranno ripartiti nel corso dell’ammortamento residuo.

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