Nell’incontro settimanale abbiamo esaminato:

a) Modifica dell’art. 26 DPR 633/1972: con l’introduzione dell’articolo 18 D.L. 73/2021 (cosiddetto Decreto “Sostegni-bis”), viene riformulato l’articolo 26 D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione ai fini IVA al fine di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini IVA già a partire dalla data in cui il cessionario o il cliente è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa, a partire dal 26 maggio 2021. Il disposto prevede maggiore flessibilità delle modalità di registrazione dei documenti iva e nuove regole per l’assoggettamento a procedura concorsuale e in relazione alla verifica della procedura esecutiva individuale infruttuosa.

b)) Cassazione n. 20459 del 19.07.2021, l’IVA indetraibile da pro rata, che sia o meno al 100%, comunque deve considerarsi un costo generale di esercizio in contrasto con la prassi e la circolare dell’agenzia delle entrate 9/E 23/07/2021;

c) Consultazione registri IVA precompilati, a partire dal 13 settembre 2021, solo per chi ha optato per la liquidazione periodica trimestrale; ciò consentirà al soggetto passivo di verificare le risultanze dei registri precompilati, convalidandoli o, più verosimilmente, modificandoli. A partire dal 6 novembre la bozza di comunicazione della liquidazione periodica e l’F24 precompilato saranno messi a disposizione dei soggetti passivi

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