Una micro-impresa è una società che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti dimensionali:

  • Totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000;
  • Ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000;
  • Media dipendenti occupati durante l’esercizio: 5.

L’attuale disciplina, entrata in vigore per i bilanci di esercizio a decorrere dal 01/01/2016, prevede che le micro-imprese presentino il bilancio secondo gli schemi dell’art. 2435-bis del codice civile, ma comprendendo solo conto economico e stato patrimoniale. Le micro-imprese sono esonerate, quindi, dalla presentazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione. Se per due esercizi consecutivi la micro-impresa supererà due dei tre limiti dimensionali, sarà obbligata a redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria riproponendo, quanto meno, la nota integrativa. Anche in questo caso è necessario integrare le informazioni economiche e patrimoniali con le seguenti informazioni:

  1. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle potenziali passività non presenti in stato patrimoniale, specificando la natura delle garanzie prestate;
  2. gli impegni presenti in materia di trattamento di quiescenza;
  3. gli impegni verso società controllate, collegate e controllanti;
  4. l’ammontare dei compensi e le anticipazioni corrisposte ad amministratori e sindaci specificando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.
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