Con il Decreto Sostegni Bis è stata introdotta la c.d. “super ACE”, prevedendo che gli incrementi di capitale proprio rilevati nell’anno 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell’1,3% ordinario previsto per il 2020), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili. La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato, dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. La più rilevante opportunità dettata dal Decreto Sostegni Bis riguarda la modalità di fruizione di tale misura agevolativa. Il Decreto stabilisce infatti che, oltre alla classica modalità di utilizzo attraverso la detassazione del reddito, sia possibile usufruire di tale agevolazione anche come credito d’imposta. Per usufruirne, è necessario trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate che può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Per quel che concerne la fruizione del contributo a fondo perduto perequativo, al richiedente è richiesto di rispettare i seguenti requisiti:

  • L’ammontare dei ricavi o dei compensi nell’anno 2019 non deve essere superiore a 10 milioni di Euro;
  • La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021;
  • L’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

La differenza tra il risultato economico relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il risultato relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve poi essere diminuita dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti nei mesi precedenti dal richiedente. Il contributo spettante è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza di reddito calcolata (al netto dei contributi già ricevuti): tale percentuale varia da un minimo del 5% ad un massimo del 30% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

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