Nell’ambito delle società di comodo è possibile distinguere tra società non operative e società in perdita sistematica.
Per le prime, la verifica dello status di società “non operative” è effettuata mediante il c.d. “test di operatività”, articolato nelle seguenti fasi

  • determinazione dei ricavi minimi;
  • determinazione dei ricavi effettivi;
  • confronto tra i due importi; se il primo termine eccede il secondo, la società si considera “non operativa”.

Si qualificano, invece, come “in perdita sistematica” le società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi o che, nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 co. 3 della L. 724/94. In entrambi i casi, la società si considera di comodo a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

Sono previste cause di esclusione dalla disciplina, oggettive e comuni ad entrambe le tipologie, da menzionare nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi (quadro RS). In particolare, le più frequenti riguardano:

  1. società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
  2. società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
  3. società ed enti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato dall’Agenzia delle Entrate (8,5 nel 2021 oppure 9 di media tra 2021 e 2020).
FOLLOW US ON