In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce, per i rimanenti periodi di imposta e salvo diverso e formale accordo tra le Parti, all’acquirente.

Se al contrario il venditore intende mantenere il diritto a continuare a detrarre le quote di competenza degli anni successivi deve precisarlo con un’apposita clausola nell’atto di compravendita. In mancanza di questo accordo nel rogito (atto di trasferimento dell’immobile), la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non ancora utilizzate può desumersi in alternativa da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, sottoscritta da entrambe le Parti. In mancanza di questa annotazione o dell’indicazione in atto la detrazione si trasferisce all’acquirente.

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