E’ arrivato un importante chiarimento dall’Agenzia delle Entrate a seguito delle novità introdotte dal D.L n. 157/2021 riguardante l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese per le detrazioni dal Superbonus. Nello specifico, il D.L n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto la fattura da parte del fornitore, assolto il relativo pagamento ed optato per la cessione (avendo già stipulato l’apposito accordo con il cessionario) o per lo sconto in fattura (annotazione sulla fattura stessa), anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata

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