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In caso di cessione di immobile costruito o acquistato da non più di 5 anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione/costruzione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, le plusvalenze tassabili sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi della cessione e il prezzo di acquisto, ovvero il costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo.

Sono costi inerenti al bene, in quanto deducibili ai fini della plusvalenza tassabile, i costi sostenuti in fase di acquisto (ad esempio le spese notarili) o che si risolvono in un aumento del valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica la cessione (Cassazione n. 16538/2018).

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, ritiene che le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, ancorché agevolabili ai fini del Superbonus 110%, possano rientrare tra i costi inerenti al bene medesimo ai fini del calcolo della plusvalenza sulla cessione dell’immobile, con un conseguente abbattimento di quest’ultima (interpello n. 204 del 24 marzo 2021).

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