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Sulle fatture emesse al condominio per gli interventi edilizi su parti comuni agevolati con detrazioni fiscali, non si applica la ritenuta d’acconto del 4% dovuta dal condominio in quanto sostituto d’imposta – art. 25ter DPR 600/73 – ovvero quella del 20% in caso di spese professionali accessorie, dato che il pagamento dovrĂ  essere effettuato tramite bonifico «parlante» e, pertanto, soggetto alla fonte a ritenuta d’acconto dell’8% applicata dall’istituto bancario.

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