Abaco Academy ha affrontato, questa settimana, la disciplina fiscale ai fini IRPEF applicata al caso di un cittadino italiano residente in Svizzera che svolge attività di lavoro dipendente per una società italiana, sulla base della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni.

L’istante, soggetto iscritto all’AIRE dal 2018, fa presente che per l’anno 2021 il datore di lavoro ha trattenuto l’imposta italiana alla fonte, ritenendo imponibili nel nostro paese gli emolumenti erogati all’istante. Risultando residente in Svizzera, lo stesso chiede di chiarire quale sia il corretto trattamento fiscale del reddito percepito nel 2021 alla luce della normativa contenuta nell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera.

L’Agenzia, basandosi sul presupposto sostanziale di un’ effettiva residenza fiscale in Svizzera del contribuente nell’anno di riferimento, dichiara che il reddito di lavoro dipendente in esame ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, con conseguente assoggettamento ad imposizione concorrente di tali emolumenti nello Stato di residenza del Contribuente (Svizzera) ed in quello della fonte del reddito (Italia). La conseguente doppia imposizione dovrà essere risolta in Svizzera, Stato di residenza del Contribuente, mediante l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale.

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