Abaco Academy ha affrontato, questa settimana, la corretta disciplina fiscale ai fini IRPEF applicata al caso di trasferimento della residenza fiscale sulla base Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni.

L’istante, cittadino italiano residente in svizzera ed iscritto all’AIRE, vuole rimpatriare con decorrenza dal 31 maggio 2022. Risultando “domiciliato” in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta 2022, lo stesso, sulla base dei principi generali verrebbe considerato dallo Stato italiano come un soggetto fiscalmente residente nel nostro Paese per l’intero anno, mentre per le Autorità fiscali elvetiche risulterebbe residente in Svizzera nei primi cinque mesi del 2022. Si verrebbe pertanto a determinare una situazione di doppia residenza fiscale in Italia e in Svizzera, relativamente al periodo 1° gennaio 31 maggio 2022, con necessità di concreta applicazione delle tie-break rules.

L’Agenzia, dando per rate e valide tutte le affermazioni dell’Istante, dichiara che lo stesso contribuente, nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022 dovrà essere assoggettato ad imposizione esclusiva nella Confederazione Elvetica, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni, e non sconterà alcuna tassazione nel nostro Paese. Diversamente, i redditi percepiti nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022 dovranno essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Italia.

Un caso di efficace risoluzione della potenziale controversia, attraverso il frazionamento del periodo di imposta (“split year”).

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