Con l’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 107/2023 è stato riconosciuto l’utilizzo esclusivo dei veicoli nell’esercizio dell’impresa qualora una società capogruppo decida di acquistare delle autovetture da mettere a disposizione delle controllate addebitandogli il relativo costo. Alla holding spetterà quindi il diritto alla detrazione integrale dell’IVA (in base all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72), sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio di tale diritto derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.

Inoltre, sempre con l’interpello n. 107/2023, l’Agenzia ha chiarito che trattandosi di costi sostenuti, ma integralmente riaddebitati, per la messa a disposizione delle autovetture alle controllate, tali costi sono deducibili senza le limitazioni previste nell’articolo164 del TUIR (norma applicabile nei confronti delle società controllate). I costi sostenuti dalla holding, infatti, sarà applicabile la regola prevista dall’articolo 109, comma 5, in base alla quale ”le spese e gli altri componenti negativi (…) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

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