Gli aspetti contabili relativi alla voce “crediti” sono definiti nell’OIC 15.
Prima raccomandazione: alla chiusura di ogni esercizio è necessario valutare, tramite l’utilizzo di indicatori tecnici, se esistono crediti inesigibili oppure non incassabili, a causa della difficoltà economica del debitore o per altri fattori.
Seconda raccomandazione: se un credito presenta caratteristiche tali da far ritenere probabile una perdita di valore, lo stesso va rettificato creando un fondo di svalutazione (la cui finalità è quello di contabilizzare le perdite sui crediti attese).
Terza raccomandazione: le perdite su crediti vanno tenute distinte dalle svalutazioni su crediti, in quanto le prime non derivano mai da un processo valutativo (le seconde sempre). Di fronte all’inesigibilità del credito, questo va cancellato dal bilancio utilizzando, nell’ordine, il fondo svalutazione crediti e a seguire rilevando una perdita su crediti (per l’eccedenza).

Dal punto di vista fiscale, la regola generale per la deduzione dell’accantonamento a fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio è contenuta nell’art. 106 del TUIR; l’accantonamento è deducibile nella misura massima pari allo 0,5% del valore nominale o di iscrizione dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando l’ammontare complessivo di dette svalutazioni non abbia raggiunto il 5% del loro totale.
Venendo di nuovo alle perdite su crediti, queste sono sempre indeducibili ai fini IRAP; ai fini IRES, ai sensi dell’art. 101 comma 5 del TUIR, sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi o se il debitore è sottoposto a procedure concorsuali o procedure equivalenti.

Anche ai fini IVA è prevista una specifica disciplina fiscale.

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