In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili ai fini IRES:

  1. interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
  2. nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro.

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico. Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.

Per quel che concerne, invece, le imposte indirette, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni. Infine, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per tali beni, dunque, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.