Tramite il DL 104/2020 il Legislatore ha dato la possibilità di rivalutare i beni di impresa iscritti in bilancio al 31/12/2019, sia materiali che immateriali. La rivalutazione poteva avere effetto sia ai fini civilistici che ai fini fiscali, gratuitamente nel primo caso e mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori nel secondo caso. L’affrancamento fiscale di tali maggiori valori, ai fini della deducibilità degli ammortamenti, ha prodotto i suoi effetti dall’esercizio successivo rispetto a quello della rivalutazione (2021), mentre per la determinazione di eventuali plusvalenze e minusvalenze gli effetti fiscali si produrranno al termine di un periodo di detenzione che coincide con il quarto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (01/01/2024).

Al soggetto che effettua la cessione del cespite rivalutato a titolo oneroso prima del 01/01/2024, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva versata riferibile ai beni ceduti, il quale viene portato in aumento del saldo attivo di rivalutazione in misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni. Dalla data di cessione dei beni, il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ceduti (prezzo ottenuto dalla cessione), non è più in sospensione d’imposta.

Con riferimento alle imposte dirette, il Legislatore ha previsto che:

  • A livello IRES, la cessione prima del consolidamento degli effetti fiscali dell’operazione ha come conseguenza l’emersione di una plus/minus che sarà calcolata facendo riferimento al costo fiscalmente riconosciuto o costo non ammortizzato ante-rivalutazione;
  • A livello IRAP, il legislatore deroga al principio di presa diretta dal conto economico per la determinazione del valore della produzione netta ed assume anche ai fini IRAP il valore fiscalmente riconosciuto ante-rivalutazione.
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