L’articolo 1 della Legge 205/2017 (dal comma 999 al comma 1005) ha modificato la tassazione in capo ai soci persone fisiche con partecipazioni qualificate (capitale sociale posseduto superiore al 25%) a partire dai dividendi percepiti dal 1 Gennaio 2018, stabilendo per questi soggetti una tassazione mediante ritenuta a titolo d’imposta del 26% trattenuta al momento del pagamento ed equiparando di fatto la tassazione dei dividendi percepiti da soci con partecipazioni qualificate alla tassazione dei dividendi percepiti da soci con partecipazioni non qualificate. La stessa Norma ha istituito un periodo transitorio (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022) nel quale la distribuzione di riserve derivanti da utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 a persone fisiche che possiedono partecipazioni qualificate sono tassate in capo ai percepienti con la tassazione ordinaria (nel modello Unico).

Nell’anno in corso l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento attraverso diversi documenti ribadendo che il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime (31/12/2017) a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva. Il Principio di diritto prosegue ponendo l’attenzione su due punti: il caso in cui la delibera preveda termini di pagamento ultrannuali e il caso in cui il socio reimmetta nella casse sociali quanto percepito a titolo di dividendi, ravvisando in questi casi la possibilità di un’impropria estensione del periodo transitorio di tassazione. Ancorché il principio nulla dica in relazione alla necessità di avere una delibera con data certa, riteniamo indispensabile la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate della delibera di distribuzione nel caso in cui preveda pagamenti posticipati nel tempo.

Abaco è a vostra disposizione per analizzare le singole situazioni.

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