Per le imprese è normale trovarsi nella disponibilità di beni che non sono più utilizzabili nel processo produttivo, ma non è possibile liberarsi degli stessi in maniera semplificata ed arbitraria poiché in caso di controlli si rischia di essere assoggettati alle sanzioni sulla presunzione di cessione di beni. Normativamente esistono due tipologie di dismissione:

  • La rottamazione diretta che consta di 3 fasi: i) comunicazione preventiva, ii) redazione verbale – o compilazione della dichiarazione di distruzione, iii) compilazione del documento di trasporto;
  • La rottamazione indiretta che può essere attuata in due modalità: i) consegna di beni a soggetti autorizzati allo smaltimento; ii) vendita cumulativa “in blocco” di beni.

Dal punto di vista IVA l’operazione sarà irrilevante poiché non si applicherà la presunzione di cessione.
Dal punto di vista delle imposte sui Redditi, in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione

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