Voluntary Disclosure bis. Studio Abaco informa i contribuenti sugli effetti della VD, esaminando in particolare lo scambio di informazioni fra Paesi, con riferimento al “caso Svizzera” e alle Richieste di informazioni di gruppo. Un quadro molto complesso che richiede un’analisi attenta ed approfondita di ciascuna situazione. Studio Abaco offre consulenza e supporto a chi pensa di aderire alla Voluntary Disclosure

Modena, 19 dicembre 2016

Il 13 Luglio 2016 è entrato in vigore il Protocollo che modifica la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. In materia di scambio di informazioni la convenzione ha recepito un testo conforme allo standard OCSE, ampliando la base giuridica per la cooperazione tra i due Paesi.

È quindi oggi possibile per l’Italia presentare alla Svizzera le cosiddette “domande di gruppo” (group requests), richieste di informazioni che riguardano una pluralità di contribuenti, individuati individualmente o legati da un comune comportamento.

Uno strumento formidabile per conoscere l’identità dei residenti italiani che detengono (o detenevano) investimenti finanziari e patrimoniali in Svizzera, in illecito valutario e fiscale.

Nessuna preoccupazione per chi ha aderito alla Voluntary Disclosure del 2015. Un ulteriore pressante invito per chi non l’avesse ancora fatto.

 

I primi interessati sono certamente coloro che hanno trasferito, anche solo formalmente, la loro residenza in Svizzera. Il DL 193/2016, oltre a riaprire i termini per la Voluntary Disclosure, chiede infatti ai Comuni di inviare all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei cittadini iscritti all’AIRE. Da questi elenchi verranno elaborate liste selettive di controllo alla ricerca di assets esteri non dichiarati.

All’evento organizzato da Italia Oggi all’inizio di dicembre 2016 presso il Four Seasons di Milano la DRE della Lombardia ha indicato in 10.000 il numero dei cittadini lombardi iscrittisi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) negli ultimi cinque anni, già noti alla Direzione Regionale che sta ultimando la programmazione dell’attività di verifica per il 2017.

I commi 17 bis e ter del D.L. 196/2016 invitano infatti l’Agenzia delle Entrate a prendere in esame le richieste di iscrizione all’AIRE dal 1 Gennaio 2010 incrociando i dati con quelli delle Voluntary Disclosure presentate nel 2015.

Chi risulterà iscritto all’AIRE da quella data senza la presentazione della VD, entrerà di diritto nell’elenco dei soggetti da controllare.

Sul tema delle Liste selettive attendiamo ora per la prima metà di gennaio 2017 l’adozione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che fornirà ulteriori chiarimenti in materia.

Lo spettro di informazioni scambiate si amplia inoltre notevolmente: dal modello minor information clause al major information clause.

Per effetto di tale riforma possiamo considerare superato il segreto bancario.

Il major information clause ammette lo scambio se, al momento in cui lo scambio è effettuato, esiste un ragionevole sospetto di violazione fiscale. È ininfluente che le informazioni, una volta scambiate, si dimostrino irrilevanti.
Resta invece vietata la c.d. fishing expedition, la ricerca generalizzata ed indiscriminata delle informazioni.

Meno nota ma a nostro avviso altrettanto importante è la firma tra Italia e Svizzera della Roadmap, un documento programmatico con l’obiettivo di reprimere l’evasione fiscale internazionale.
Scopo: identificare i contribuenti italiani con attività occulte in Svizzera che hanno scelto di non avvalersi della Voluntary Disclosure.

Le istituzioni finanziarie dei due Paesi dovranno promuovere procedure di regolarizzazione presso i loro clienti, in particolare:

  • Quelli che hanno chiuso la relazione bancaria dopo il 23.02.2015;
  • Quelli che hanno sostanzialmente svuotato la relazione bancaria;
  • Chi ha risposto negativamente o non ha ancora risposto alla richiesta di confermare la regolarità fiscale delle attività depositate.

Studio Abaco invita tutti i contribuenti che si trovino in queste situazioni a prendere contatto con lo Studio, per prevenire l’inevitabile coinvolgimento in richieste di dati “di gruppo”.

Segnaliamo che nel settembre del 2016 (sentenza 2C-276/2016 del 12/09) il Tribunale federale svizzero ha accolto la richiesta di informazioni di gruppo proveniente dall’Olanda: individuare i contribuenti olandesi che, avuta formale richiesta di approfondimento dalla banca svizzera UBS, non avessero ancora provato di essere in regola con gli obblighi fiscali previsti dalla normativa olandese.

Dal 1 Gennaio 2017 entrerà infine in vigore in Svizzera la Convenzione Multilaterale del Consiglio d’Europa e dell’OCSE confermando l’adesione della Confederazione elvetica ad una completa assistenza amministrativa in ambito fiscale.

Questa come sappiamo si applica anche retroattivamente in caso di violazioni penali tributarie. E la Svizzera ha comunicato il termine di retroattività, stabilendolo nel 1 Gennaio 2014.

Un quadro molto complesso che richiede un’analisi attenta ed approfondita di ciascuna situazione.

 

Modena, 19 dicembre 2016

STUDIO ABACO
Alessandro Stradi