Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate verso soggetti non titolari di partita iva, a decorrere dal 1° luglio 2021, viene introdotta un’unica pari a 10.000 euro, al di sopra della quale esse sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.

Il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30 giugno 2021 solo per il commercio elettronico diretto, è stato rinominato OSS (One Stop Shop) e sarà esteso dal 1° luglio 2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C). A seguito della citata novità è stato stabilito che:

  • se la soglia di 10.000 euro non risulta superata, l’IVA è dovuta nel Paese da dove partono i beni, salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione;
  • se la soglia di 10.000 euro nell’anno precedente è stata superata, l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni;
  • nel caso la soglia di 10.000 euro sia superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad IVA a destino dalla data di superamento della soglia.

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