“Gli anni che fuggono, inarrestabilmente, ci portano via una cosa dopo l’altra“ (Quinto Orazio Flacco)
L’art. 157 del DL n. 34/2020 è intervenuto sulla questione relativa ai termini di accertamento dell’anno fiscale in scadenza (anno 2015 nel caso di specie) sul presupposto della graduale ripresa delle attività economiche e sociali colpite dal Covid-19.
In deroga a quanto previsto all’art 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) gli atti di accertamento riferiti ad anni ancora aperti potranno essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Nel merito manca ancora il provvedimento del direttore dell’AdE che stabilisca le modalità di attuazione e le regole in base alle quali gli atti devono considerarsi emessi ed in attesa della sola notifica.
Considerato il presupposto del provvedimento – ovvero la fine della crisi (ed al contrario l’attuale protrarsi della situazione emergenziale) nonché la difficile ripresa delle attività economiche e sociali – possiamo presumere che vi sarà un ulteriore differimento dei termini di accertamento già dai primi mesi del 2021.