L’articolo 6 del DL n. 23/2020 ha sospeso, sino al 31 dicembre 2020, l’applicazione degli articoli 2447 e 2482 ter del Codice civile. Sono gli articoli di Legge che prevedono, in determinate condizioni, l’obbligo da parte degli amministratori di convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo, pena la messa in liquidazione.

In pratica nel periodo indicato dal DL e scadente, come detto, alla fine di quest’anno, l’assemblea non è tenuta ad adottare alcuno dei provvedimenti di ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione della società che sono ordinariamente previsti dalla Legge. Si tratta come detto di una “sospensione” che scadrà tra poco più di quattro mesi. Un tempo molto ristretto.

Abaco sta quindi e da tempo approfondendo gli scenari successivi al 31.12.2020, in particolare per le società particolarmente colpite dalla pandemia. Un’attenzione rivolta sia a clienti “in difficoltà” che si rivolgono alla nostra società per criticità emerse nella loro gestione ma anche a quelli “in bonis” che potrebbero al contrario subire perdite dalla improvvisa liquidazione di loro clienti e fornitori che stanno attraversando direttamente un difficile momento congiunturale. L’invito è quindi ad allargare lo sguardo su quelle controparti che stimiamo essere più fragili e che rappresentano per l’impresa un partner spesso strategico. Pena: la possibilità di crisi a catena, trasmesse dalle economie più deboli alle più forti, anch’esse di conseguenza sottoposte a stress per la crisi di più controparti.

In un contesto di grave crisi quale quello che stiamo attraversando Abaco invita quindi i Clienti a considerare la possibilità di rivalutare i beni d’impresa, grazie alle regole varate con il DL n. 104/2020, che consentono di ponderare, accanto a quella fiscale, anche una rivalutazione solo civilistica ed in quanto tale, gratuita.

Tra gli aspetti di attenzione, quelli legati al miglioramento degli indici di bilancio per il tramite del rafforzamento patrimoniale – quale effetto della rivalutazione – e quelli di sostanziale rimozione degli eventuali deficit patrimoniali causati dall’incidenza delle perdite 2020. In quest’ultimo ambito lo strumento, pur rappresentando una valida opportunità, va valutato con grande prudenza e mediante un giudizio esperto, che approfondisca non solo gli aspetti civilistici e fiscali ma abbia una chiara visione della normativa, anche prospettica, fallimentare. Pena: l’abuso di uno strumento normativo a discapito della responsabilità degli amministratori, che risulterebbe ulteriormente aggravata.

Siamo quindi a disposizione di tutti coloro che sono interessati ad approfondire, con rigore, le opportunità previste e da oggi concretamente praticabili.

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