L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 889 del 30 dicembre 2021 riguardante la rilevanza della riserva di rivalutazione ai fini ACE. Secondo il parere dell’Amministrazione Finanziaria rilevano come incrementi del capitale proprio gli accantonamenti di utili a riserve ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, ovvero:

  1. le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione; nonché
  2. quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite.

Nella Circolare n. 21/E del 21 giugno 2015 – con specifico riferimento alle “riserve da rivalutazione”, iscrivibili a seguito delle previsioni contenute in leggi speciali – è stato, inoltre, chiarito che le riserve da rivalutazione sono riconducibili nel novero delle riserve da utili non disponibili, (poiché derivanti da fenomeni valutativi) e, quindi, non rilevanti ai fini dell’ACE, tuttavia, esse rilevano ai fini ACE, sempreché si siano formate a decorrere dal periodo d’imposta 2011, per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili.

In merito alla predetta riclassificazione si osserva che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l’ammortamento dei valori rivalutati rappresenta realizzo dei maggiori valori che da “virtuali” si fanno “reali”. L’ammortamento, in sostanza, facendo partecipare (a riduzione degli utili d’esercizio) il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato economico dell’impresa, ne concretizza il valore, che da semplicemente stimato diventa effettivo, facendo si che la riserva di rivalutazione divenga “Aceabile” per la parte corrispondente alla quota di ammortamento imputata a conto economico.

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