Tra le norme previste dal legislatore per limitare gli impatti dell’emergenza sanitaria sui bilanci 2021, assumono particolare rilevanza ai fini dell’informativa:

  1. la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
  2. la possibilità, nei casi espressamente previsti dalla norma, di rivalutare i beni d’impresa (art. 110 co. 4-bis del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
  3. la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione a seguito di perdite d’esercizio (art. 6 del DL 23/2020, conv. L. 40/2020).

Rispetto al bilancio 2020, invece, non sono state confermate:

  • la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante (art. 20-quater del DL 119/2018, conv. L. 136/2018);
  • la deroga alle disposizioni sulla continuità aziendale (art. 7 del DL 23/2020, conv. L. 40/2020, e art. 38-quater del DL 34/2020, conv. L. 77/2020).

Infine, si ricorda che la Nota integrativa deve includere le informazioni riguardanti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Questo aspetto assume particolare rilevanza a seguito della gravità degli impatti negativi derivanti della crisi in Ucraina sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2022, e attesi per tutto l’esercizio in corso, dalle imprese italiane.

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