Durante Telefisco, organizzato dal Sole 24 Ore questa settimana, Abaco Energy ha raccolto importanti chiarimenti sul superbonus 110%. Di seguito vi rendiamo partecipi di alcuni dei passaggi più importanti:

  • È arrivato il chiarimento più atteso da parte dell’Agenzia delle Entrate riferito alle operazioni volte alla riorganizzazione patrimoniale: non costituisce elusione la donazione/cessione di un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio posseduto da un unico proprietario al fine di costituire un condominio, ed essere quindi compliant ai requisiti previsti dalla normativa.

  • Richiamando l’articolo di Abaco Energy del 6 ottobre scorso sui limiti di spesa agevolabili degli interventi sulle parti comuni di un condominio, precisiamo che il calcolo dei limiti è effettuato tenendo conto delle unità immobiliari che compongo l’edificio residenziale condominiale e le relative pertinenze autonomamente accatastate, come d’altronde avviene anche per il tradizionale ecobonus e sisma bonus. Se il condominio, ad esempio, è composto da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile si calcola considerando otto unità: es. spesa massima agevolabile dell’isolamento termico pari a 40.000 x 8.

  • Sempre sul fronte delle spese agevolabili arriva una presa di posizione restrittiva: il compenso dovuto all’amministratore di condominio in occasione della realizzazione dei lavori agevolati al 110% non può essere ammesso alla detrazione, neppure relativamente alla sua attività “straordinaria” (funzionale a permettere ai condomini di poter beneficiare dell’agevolazione), in quanto ritenuto rientrante tra le spese generali (del condominio). L’Agenzia ha riconosciuto come detraibili solo gli oneri “strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati”.

  • Laddove il complesso dei lavori sia affidato ad un’unica impresa, viene semplificata la dimostrazione dell’effettuazione congiunta degli interventi trainati agli interventi trainanti, requisito indispensabile alla fruizione del 110% su di essi, ritenendo sufficiente un’attestazione da parte della stessa impresa appaltatrice.

  • Definitivamente confermata la possibilità di realizzare un APE ante intervento su lavori avviati prima dell’entrata in vigore del Dl 34/2020, ma che siano stati pagati dopo il 1° luglio 2020: in tal caso l’Ape ante intervento dovrà essere allegata all’atto della presentazione dell’istanza all’Enea.

  • Ai fini dell’ex art. 121 DL 34/2020, è confermata la cessione dei crediti di imposta a qualunque soggetto, senza distinzioni o requisiti specifici: si apre alla cessione del credito anche ai familiari o ad altre società non collegate all’esecuzione degli interventi agevolabili.

Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro profilo LinkedIn e sul sito.

Abaco Energy è al lavoro e sempre a disposizione per valutare i tuoi progetti immobiliari. Se vuoi sottoporci gli aspetti fiscali del Tuo intervento e valutare una nostra proposta in tema di visto di conformità …contattaci!!!

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