Abaco Energy: Il caso del giorno

Iniziamo oggi una nuova rubrica professionale, pensata per dare risposte ai quesiti che quotidianamente riceviamo in materia di Superbonus.

Uno dei più frequenti e dibattuti, specie prima dei chiarimenti forniti dalla Circolare AdE dell’8 agosto 2020, è quello degli immobili in comproprietà.

Caso tipico: i) contribuente comproprietario con il coniuge ed i figli o, caso anch’esso purtroppo molto frequente ii) coniuge superstite e dei figli (eredi del de cuius), comproprietari come detto di unità immobiliari autonomamente accatastate, facenti parte dello stesso edificio.

Esempio pratico: due appartamenti, ai piani primo e secondo dello stesso stabile e due garage al piano terreno, oltre al cortile esterno. Situazione come detto tipica nei quartieri residenziali della città e della Provincia.

La Circolare 24/E già citata ha chiarito che la detrazione spetta per gli interventi effettuati dai condomìni e non fa riferimento (ipotesi a nostro avviso possibile dallo studio approfondito della sola norma) alle “parti comuni” di edifici e che quindi ai fini dell’applicazione dell’agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica.

Nel caso di specie, di unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà quindi possibile beneficiare della detrazione del 110%.

Tale principio è stato confermato dalla Risposta ad interpello n. 329 del 10 settembre 2020.

Nelle prossime settimane, con cadenza regolare, condivideremo risposte dell’Amministrazione finanziaria a dubbi posti dai contribuenti. In Abaco, su appuntamento, cercheremo insieme a Voi le possibili soluzioni.

Stay tuned!

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