Abaco Energy – I limiti di spesa

La risoluzione n. 60/e del 28/9/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti sull’applicazione del superbonus 110%, in particolar modo sui limiti di spesa applicabili.

Il comma 1 dell’art. 119 del decreto “rilancio” (34/2020) stabilisce i cosiddetti interventi “trainanti” finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica che godono del superbonus 110%:

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  2. interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Trattando come detto solo di interventi sulle parti comuni di edifici in condominio, l’importo varia in base al numero delle unità immobiliari da cui è composto.

Prendendo ad esempio l’intervento più diffuso che, per la maggior parte dei casi, garantisce il passaggio delle due classi energetiche richieste al fine del riconoscimento del superbonus  – l’isolamento termico – il tetto massimo di spesa agevolabile degli interventi sulle parti comuni dei condomìni è pari a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici composti da due a otto unità immobiliari; in presenza di edifici con più di otto unità immobiliari, il limite di spesa agevolabile riconosciuto è diminuito a euro 30.000 moltiplicato per le unità immobiliari eccedenti le otto unità. È, pertanto, necessario effettuare un calcolo a scaglioni: 8 x 40.000 + unità immobiliari eccedenti x 30.000 (circolare 24/e del 8.8.2020).

In un condominio composto da 3 unità immobiliari, i limiti di spesa sostenibili per l’installazione del cappotto termico ammonteranno ad € 40.000 x 3 = 120.000 €. Ciascun condòmino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui effettivamente imputata in base ai millesimi di proprietà, ed effettivamente rimborsata al condominio anche se eccedente la quota di € 40.000.

A quanto sopraindicato, si affiancano gli interventi di efficientamento energetico (“trainati”) previsti dall’art. 14 del Decreto Legge 63/2013 riguardanti le singole unità immobiliari destinate ad uso abitativo (ad esempio la sostituzione di finestre, scuri, persiane), che se eseguiti congiuntamente1 ad uno degli interventi “trainanti” sulle parti comuni del condominio godono anch’esse del superbonus al 110%.

In tal senso, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato che per l’individuazione dei tetti massimi di spesa di quest’ultimi interventi è necessario non solo fare riferimento ai limiti di spesa, ma, laddove previsti, anche ai limiti di detrazione indicati. Considerando il caso della sostituzione delle finestre, il limite di detrazione è pari a € 60.000 anche per spese superiori al tetto massimo di 54.545 € per immobile (euro 54.545 * 110%= euro 60.000).

Il limite massimo di due unità non è applicabile ai lavori svolti sulle parti comuni di edifici in “condominio”.

Facendo seguito all’intervento del Ministero dello Sviluppo Economico in materia, l’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione a favore del contribuente, ha confermato che il limite di spesa di 48.000 € per ciascuna unità immobiliare previsto sull’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo deve essere distintamente riferito ai due interventi.

Agli interventi di efficientamento energetico, si aggiungono anche gli interventi di riduzione del rischio sismico (comma 4 art. 119) che godono del superbonus 110% autonomamente. Il tetto massimo di spesa degli interventi sulle parti comuni in questo caso ammonta a € 96.000 per ogni unità immobiliare dell’edificio in condominio.

È altresì precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Quindi sul nostro edificio in condominio composto da 3 unità immobiliari, sugli interventi riguardanti le parti comuni, si avranno i seguenti tetti massimi di spesa agevolabile:

  • 40.000 x 3 = 120.000 € per gli interventi di isolamento termico;
  • 96.000 X 3 = 288.000 € per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

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1 Il requisito della «effettuazione congiunta» sussiste solo se le spese per gli interventi «trainati» sono sostenute tra la data di inizio e fine dei lavori di realizzazione degli interventi «trainanti».

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