Abaco Energy – Chiarimenti sulla definizione di accesso autonomo
L’articolo 119 del Decreto Rilancio indica quali agevolabili gli interventi effettuati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
- unità immobiliari residenziali e relative pertinenze di edifici in “condominio”;
- edifici residenziali unifamiliari;
- unità immobiliari residenziali situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (considerate, quindi, come edifici a sé stanti).
Proprio quest’ultima tipologia di intervento è stata oggetto di numerosi dibattiti tra professionisti e stampa specializzata a causa del requisito dell’accesso autonomo dall’esterno. Con la Circolare 24/e dell’8 agosto 2020, l’Amministrazione Finanziaria aveva fornito una prima definizione di accesso autonomo: “[…] l’unità immobiliare dispone di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
A causa dell’interpretazione prospettata, si limitava notevolmente il campo di applicazione del superbonus per via dell’esclusione dall’agevolazione delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti, ma il cui accesso è vincolato al passaggio da un’area cortiliva di proprietà comune, ovvero, in assenza di un accesso diretto sulla strada pubblica, da una strada privata.
Al fine di dirimere i, legittimi, dubbi sorti nell’interpretazione di “accesso autonomo”, all’interno della Legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 del cosiddetto Decreto Agosto è stata inserito il comma 1-bis dell’art. 119 del Decreto Legge 34/2020: “Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
Il comma 1bis permette, quindi, l’estensione del superbonus anche agli interventi eseguiti su quelle unità immobiliari dotate di un ingresso indipendente a cui è possibile accedere solamente da un’area cortiliva di proprietà comune, ovvero l’accesso da una strada privata o di multiproprietà.
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