La riserva in sospensione d’imposta è una posta ideale del patrimonio netto, la cui tassazione è stata rinviata, parzialmente o totalmente, al momento della sua distribuzione, ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione. (C.M. 4.12.95 n. 310/E):

  • In sospensione d’imposta assoggettate a tassazione in ogni caso (c.d. “riserve in sospensione radicale”);
  • Tassabili solamente in caso di distribuzione ai soci (c.d. “riserve in sospensione moderata”).

Il concetto di affrancamento si inserisce proprio in questo scenario. In particolare, consente di “defiscalizzare” una parte di queste riserve, pagando un’imposta sostitutiva una tantum, in modo che in futuro non siano più soggette a imposta.

L’ articolo 14, D.Lgs. 192/2024 introduce, dopo una lunga assenza, la possibilità di procedere con l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta presenti al 31.12.2024, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 10%.

Sotto l’aspetto oggettivo, l’articolo 14 non prescrive l’obbligo di procedere con un affrancamento totale; l’ammontare delle riserve oggetto di affrancamento può essere anche parziale. L’unico limite “numerico” di verifica è rappresentato dall’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta esistenti al 31.12.2023 e che residuano al 31.12.2024.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura del 10% dell’ammontare affrancato, in 4 quote annuali di pari importo, la riserva assume la qualifica di riserva libera, distribuibile e non imponibile per l’impresa che opera l’affrancamento, ma mantenendo l’originaria natura di riserva di utili o di capitali.

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