La disciplina del contratto di locazione è regolata prevalentemente dagli artt. 1571 e ss. c.c., integrati dalle specifiche disposizioni della L. 392/1978. Quest’ultima normativa distingue tra locazioni ad uso abitativo e non abitativo, considerando le diverse esigenze e la natura degli investimenti economici e delle attività svolte. In particolare, per le locazioni “commerciali”, il legislatore ha concesso una robusta tutela al conduttore, assicurando una stabilità contrattuale indispensabile per operare con certezza giuridica e prevenire squilibri.
A tal fine, l’art. 79 della L. 392/1978 stabilisce che eventuali clausole vessatorie a favore del locatore, che alterino sostanzialmente l’equilibrio contrattuale, siano nulle ed inefficaci. In ambito abitativo, il Codice Civile, mediante l’art. 1612, prevede espressamente la possibilità per il locatore di recedere anticipatamente qualora intenda destinare l’immobile ad uso proprio o dei familiari. Al contrario, nelle locazioni commerciali il recesso anticipato non è previsto ex lege e può essere introdotto solo se espressamente pattuito nel contratto, purché sia accompagnato da specifiche garanzie, come penali o misure compensative, a tutela del conduttore.
Data la complessità del quadro normativo e l’evoluzione della giurisprudenza in materia, affidarsi a professionisti esperti risulta imprescindibile per interpretare correttamente le norme e redigere contratti equilibrati, minimizzando il rischio di contenziosi e tutelando in modo efficace gli interessi delle parti.