Una corretta gestione del ciclo attivo e passivo garantisce conformità alle norme civilistiche e fiscali, evitando il rischio di sanzioni. Alcuni spunti operativi:
Emissione della fattura: la norma stabilisce che la fattura debba essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Quando un’operazione si considera effettuata?
– Al momento della consegna o spedizione per i beni mobili;
– Al momento della stipula dell’atto di compravendita per i beni immobili;
– Al momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.
In tutti i casi quando il pagamento è anticipato, la fattura deve essere emessa in quella data.
Registrazione delle fatture:
– Fatture emesse
Contribuenti mensili: devono procedere all’annotazione nel registro IVA vendite entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
Contribuenti trimestrali: devono procedere alla registrazione entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
– Fatture ricevute
Vanno registrate nel registro IVA acquisti entro la liquidazione IVA nella quale si esercita il diritto alla detrazione.
Ultima deadline ammessa: registrazione entro il termine previsto per la dichiarazione annuale IVA.
Integrazione delle fatture per acquisti intracomunitari:
In caso di ricezione di fatture da fornitori UE, l’integrazione con l’IVA italiana è innanzitutto obbligatoria e deve essere finalizzata entro il 15 del mese successivo al ricevimento;
In caso di cessioni intracomunitarie, la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione e registrata nel registro IVA vendite come operazione non imponibile.
Ricordiamo infine che l’autofattura è il documento con cui il cessionario o il committente applica l’IVA sulle operazioni soggette a reverse charge:
– In caso di acquisti di beni extra UE ed in presenza della bolletta doganale l’IVA viene assolta in dogana (quindi l’autofattura non è necessaria).
– In caso di acquisti di servizi da un fornitore extra UE, l’autofattura è invece sempre obbligatoria ed è da inviare entro il 15 del mese successivo all’effettuazione del servizio.
Abaco è a disposizione per consulenze specialistiche in materia di compliance IVA.