Se una società decide di dismettere merci o cespiti, in quanto deteriorati o obsoleti, deve seguire un preciso iter regolato dall’artt. 1 e 2 del D.P.R. 441/1997, secondo i quali si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti, che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività. Riguardo le modalità operative, oltre al citato DPR, anche la Circolare Ministeriale n.193/E/1998 ha cercato di fare chiarezza in materia. In sostanza, le procedure da seguire sono le seguenti:
- Dismissione autonoma da parte dell’azienda di beni di valore entro ed oltre i 10.000,00 euro: in entrambi i casi la società è tenuta ad inviare mediante PEC all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza, almeno cinque giorni prima della data fissata per la dismissione, una comunicazione contenente specifiche informazioni tecniche. Nel caso in cui il valore dei beni da dismettere sia superiore a 10.000,00 euro, all’atto deve presenziare, con il compito di redigere un apposito verbale, un incaricato dell’Agenzia delle entrate, un ufficiale della Guardia di finanza oppure un notaio. Viceversa, se il valore dei beni è inferiore a 10.000,00 euro, l’azienda potrà concludere la procedura mediante un’autodichiarazione di atto notorio dell’avvenuta operazione che riporti, anche in questo caso, le informazioni tecniche richieste.
- Dismissione tramite operatori specializzati: nel caso in cui il contribuente preferisca rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, al fine di superare le presunzioni del citato DPR n 441/97, deve essere prodotto e conservato il documento di Trasporto (DDT), dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“, e il formulario di identificazione, obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate o della Camera di Commercio, completo delle caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.