Ai sensi dell’art 167 c.c. e ss. Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, nel quale alcuni beni vengono vincolati ai bisogni della famiglia.
Possono fare parte del fondo patrimoniale solamente determinati beni mobili registrati, beni immobili e titoli di credito resi nominativi con annotazione del vincolo.
Si costituisce con atto pubblico inter vivos dai coniugi o mortis causa. La costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi, e va annotata su istanza del notaio a margine dell’atto di matrimonio. E’ inoltre amministrato dai coniugi secondo le norme relative alla comunione legale ex artt. 177 e ss.
Il concetto su cui si fonda l’istituto del fondo patrimoniale è la sua inerenza ai “bisogni della famiglia”. Secondo la giurisprudenza più recente la definizione deve essere interpretata in senso ampio, tale da ricomprendere sia i bisogni primari attinenti alla vita familiare, sia gli ulteriori bisogni relativi allo sviluppo della famiglia e al potenziamento della sua capacità lavorativa.