Per poter accertare la sussistenza della responsabilità dei sindaci in concorso omissivo con il fatto illecito degli amministratori o dei liquidatori, colui che propone l’azione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 2407 c.c. È pertanto onere di chi agisce in responsabilità fornire la prova del nesso causalità tra la l’omessa vigilanza e la causa del danno che può ritenersi sussistente qualora, in base ad un ragionamento controfattuale ipotetico, l’attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato. Sono questi i principi sanciti nella sentenza n. 28357 dell’11 dicembre 2020 dalla prima sezione della Suprema Corte di Cassazione che chiarisce la responsabilità dei sindaci in rapporto ai fatti illeciti consumati dagli amministratori. Nello specifico:
- in primo luogo è sostanziale accertare la prova dell’inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo;
- successivamente, occorre identificare la prova dell’evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell’amministratore (o, come nella specie, del liquidatore);
- infine è necessario delineare il nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell’attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.