L’art. 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR (siamo quindi nell’ambito dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche) prevede, tra gli altri, la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 50% delle spese documentate ed effettivamente sostenute[1], fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, su interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001, eseguiti su edifici residenziali esistenti.

All’interno della Circolare 19/E del 8.07.2020, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quest’ultimo aspetto, confermando come gli interventi di ristrutturazione non debbano mai costituire una nuova costruzione. Se ne deduce che le spese per interventi di ampliamento in sede ristrutturazione edilizia non possono usufruire dei «bonus fiscali» se ed in quanto classificati come nuova costruzione. Il contribuente avrà diritto alle detrazioni edilizie solo per le spese riferibili alla parte esistente (ristrutturata) e ciò comporterà l’onere di mantenere distinte in termini di contabilizzazione e fatturazione le due tipologie di intervento, ovvero sarà necessaria apposita attestazione da parte dell’impresa di costruzione o del direttore dei lavori nella quale siano chiaramente suddivise le spese sostenute sulla base di criteri oggettivi.

Il tema dell’ampliamento volumetrico è complesso e su di esso si va ora ad inserire la modifica normativa dell’articolo 3 del DPR 380/2001, introdotta con il “Decreto Semplificazioni” (DL 76/2020) in vigore dal 17 luglio del 2020, che ha ricompreso tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con incrementi volumetrici espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Suggerendo quindi oggi una nuova lettura del Circolare.

Di conseguenza qualora la qualificazione delle opere edilizie, risultante dal titolo amministrativo rilasciato per l’autorizzazione ai lavori da parte del Comune, sia quello di una ristrutturazione attuata mediante demolizione e ricostruzione con incrementi volumetrici, si potrà godere dei benefici fiscali anche sull’ampliamento dell’edificio (interpello n. 12 del 7 gennaio 2021) ai fini della detrazione IRPEF del 50%. Tale disposizione si rende applicabile anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico, entrambi rilevanti ai fini dell’accesso al superbonus, estendendo i benefici previsti dal c.d. 110%.

Di diverso avviso è, però, l’ENEA, la quale sostiene, all’interno della FAQ n. 7 di ottobre 2020, che le spese sostenute per gli incrementi volumetrici in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico debbano essere scorporate in quanto non rientranti nei benefici fiscali.

Due prese di posizioni entrambe autorevoli, in chiara contraddizione tra loro.

Ciò conferma la convinzione che qualsiasi pratica immobiliare sia di per se “speciale” e vada analizzata con competenza e prudenza.

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[1] Da soggetto legittimato.

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