Per i lavoratori impatriati vige un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. E’ applicabile quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano (anche se il datore di lavoro è estero).

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza fiscale viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare oppure al 10% se la residenza è presa in una delle regioni del Mezzogiorno, o con almeno tre figli minori.

Per quel che concerne il lavoratore marittimo italiano, l’attività lavorativa svolta su una nave battente bandiera estera prevede disposizioni specifiche: il reddito di lavoro derivante dall’attività prestata su tali navi da lavoratori marittimi italiani, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, non è soggetto a tassazione in Italia. La stessa condizione è applicata ai lavoratori marittimi che acquisiscono residenza in Italia, ma con nazionalità estera, a patto che tra gli Stati coinvolti sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni , contente l’accordo contro le discriminazioni.

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