Per una corretta gestione fiscale e applicazione dell’IVA, assume un ruolo strategico conoscere la disciplina delineata dal D.Lgs. 471/1997 aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 87/2024 concernente i criteri per sanzionare l’omessa o l’irregolare emissione delle fatture, nonché le modalità di regolarizzazione da parte dei cessionari.

Omessa Fatturazione:

  • Violazioni commesse fino al 31/08/2024: le sanzioni variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. Se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta e l’emissione avviene entro il termine della liquidazione periodica IVA, le sanzioni sono comprese tra 250 e 2.000 euro. Per operazioni non imponibili o soggette a inversione contabile, la sanzione si attesta tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, sempre con un minimo di 500 euro (oppure tra 250 e 2.000 euro se non vi è rilevanza ai fini della determinazione del reddito).
  • Violazioni commesse dal 01/09/2024: la sanzione si riduce al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato, con un minimo di 300 euro. In caso di operazioni non imponibili o soggette ad inversione contabile la sanzione è pari al 5% dei corrispettivi non documentati, con un minimo di 300 euro (oppure tra 250 e 2.000 euro se non vi è rilevanza ai fini della determinazione del reddito).

Regolarizzazione da Parte del Cessionario:

  • Fino al 31/08/2024: Il committente che non riceve la fattura nei termini di legge o la riceve in forma irregolare può evitare la sanzione (100% dell’imposta con un minimo di 250 euro), previo pagamento dell’imposta, mediante la presentazione di un’autofattura di regolarizzazione con il codice TD20, entro il trentesimo giorno decorsi 4 mesi dalla data dell’operazione in caso di omessa fatturazione, o 30 giorni dalla registrazione in caso di ricezione di fattura irregolare.
  • Dal 01/09/2024: In questo caso, il committente è sanzionato per un importo pari al 70% dell’imposta (minimo 250 euro) se non comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. A partire dal 01/04/2025, il nuovo “Tipo documento” TD29 sostituirà il precedente TD20 per queste comunicazioni.

Questa disciplina sottolinea l’importanza di una gestione tempestiva e accurata dell’IVA, per evitare sanzioni e garantire la conformità fiscale.

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