L’Agenzia delle Entrate elabora, con cadenza trimestrale, fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”. In particolare, troviamo l’elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo, e l’elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.

Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre – o entro il 30 settembre per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre – il soggetto passivo potrà, alternativamente:

a) Effettuare il pagamento attraverso la funzione presente nel servizio web dell’Agenzia delle Entrate, che consente l’addebito diretto sul conto corrente del debitore (deve essere indicato l’IBAN del conto di addebito);

b) Effettuare il pagamento tramite F24, modalità telematica, utilizzando i seguenti Codici nella sezione «Erario»:
i) 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
ii) 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
iii) 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
iv) 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.