đ Regime dei neo residenti đ

Il regime dei neo residenti, previsto dallâart. 24-bis del TUIR, consente lâassoggettamento dei redditi prodotti allâestero dalle persone fisiche (ex. Art. 165 co. 2 del TUIR) ad unâimposta sostitutiva dellâIRPEF, calcolata forfetariamente, di importo pari ad euro 200.000 per ogni anno dâimposta di validitĂ dellâopzione, fino ad un massimo di 15 anni. I requisiti di accesso al regime sono:
â Residenza fiscale al di fuori dellâItalia per almeno nove periodi dâimposta nei dieci precedenti lâinizio dellâopzione;
â trasferimento della residenza in Italia (ex. Art. 2 co. 2 TUIR);
â ottenimento di risposta favorevole a specifica istanza di interpello probatorio.
Ă inoltre possibile estendere lâopzione a uno o piĂč familiari (di cui allâart.433 c.c.), purchĂ© anchâessi rispettino i requisiti di cui sopra. Lâimposta sostitutiva per ciascun familiare ammonta ad euro 25.000 per ciascun periodo dâimposta.
Lâopzione si perfeziona, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:
â al periodo dâimposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
â al periodo dâimposta successivo.
Durante i periodi dâimposta di validitĂ dellâopzione vige lâesenzione dallâobbligo di compilare il quadro RW e versare lâIVIE e lâIVAFE.

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