🔍Omissioni degli amministratori e convocazione dell’assemblea: il ruolo del Collegio sindacale 🔍

Nella pratica professionale capita spesso di trovarsi di fronte a situazioni di inerzia degli amministratori come bilancio non predisposto, perdite rilevanti, richieste dei soci ignorate.

L’art. 2406 c.c. chiarisce che, in presenza di obblighi legali non adempiuti, la convocazione dell’assemblea da parte del Collegio sindacale non è una facoltà discrezionale, ma un vero e proprio atto dovuto.

Alcuni punti chiave:

· la convocazione può (e deve) avvenire anche in assenza del progetto di bilancio;

· i sindaci non valutano il merito delle decisioni assembleari, ma intervengono per superare l’inerzia;

· nelle situazioni di perdite rilevanti o capitale sotto il minimo, la tempestività è decisiva;

· la corretta verbalizzazione (inclusi eventuali dissensi) è fondamentale per la tutela dell’organo di controllo;

· l’omessa convocazione può esporre anche i sindaci a responsabilità e sanzioni.

La convocazione assembleare non è un’ingerenza nella gestione, ma uno strumento ordinario di presidio della legalità societaria.‍

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