📚 Abaco... in Formazione 📚 Note di variazione IVA e procedure concorsuali

La gestione delle note di variazione IVA nelle procedure concorsuali è da sempre un tema delicato per imprese e professionisti. Con l’evoluzione normativa degli ultimi anni, il quadro è diventato più chiaro, ma richiede attenzione, soprattutto nei rapporti con clienti insolventi.
L’art. 26 del DPR 633/72 consente al fornitore di emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo. La novità più significativa riguarda le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, per le quali la variazione è possibile fin da quando il debitore è assoggettato alla procedura. È un cambio di prospettiva importante: non serve più attendere l’esito infruttuoso della procedura.
In concreto, la nota può essere emessa dalla data:
- della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o fallimento “ante 2022”);
- del decreto di ammissione al concordato preventivo;
- del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa;
- dell’apertura dell’amministrazione straordinaria.
La prassi (circ. 20/E/2021) conferma che non è necessario insinuare il credito al passivo per esercitare il diritto alla variazione. Un sollievo per molti operatori, che possono così recuperare l’IVA senza attendere anni.
Resta però un limite imprescindibile: la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si verificano i presupposti.
Si tratta di un’opportunità importante di tutela della liquidità aziendale. Monitorare costantemente le procedure dei propri clienti diventa, oggi più che mai, un asset gestionale essenziale.
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