📚 Abaco… in Formazione 📚 Le novità del Concordato Preventivo Biennale

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale prevedendo altresì diverse modifiche in materia di Concordato Preventivo Biennale, tra cui:
- Termini di adesione -> spostato il termine previsto per la presentazione dell’istanza di adesione all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
- Contribuenti forfettari -> per tali soggetti era stata prevista l’adesione in via sperimentale per l’anno 2024 ma a decorrere dal 1° gennaio 2025 sono stati abrogati gli artt. da 23 a 33 del Dlgs. n.13/2024 escludendoli in via definitiva dalla possibilità di aderire all’istituto.
- Imposta sostitutiva opzionale -> è stata introdotta la soglia di 85.000€ relativamente alla differenza tra il reddito d’impresa concordato (P06) e il reddito d’impresa dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (P04), entrambi rettificati delle componenti straordinarie, alla cui parte eccedente non si applicheranno più le aliquote ridotte pari al 10-12-15% in base al punteggio ISA ma le aliquote ordinarie del regime di appartenenza (24% per i soggetti Ires e il 43% per i soggetti Irpef).
- Cause di esclusione e cessazione CPB -> sono state introdotte le lett. b-quinquies e b-sexies agli artt. 11 co. 1 e 21 co. 1 del D-lgs- n. 13/2024 relativamente all’esclusione e alla cessazione dell’istituto nei confronti dei contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni e partecipano, contemporaneamente, ad associazioni professionali o a società tra professionisti le quali non hanno optato per i medesimi periodi d’imposta per l’adesione alla proposta. Le clausole di esclusione e cessazione valgono anche all’inverso quindi nei confronti delle associazioni e società menzionate nelle ipotesi in cui tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente anche redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, non aderiscano per i medesimi periodi d’imposta, alla proposta di concordato preventivo biennale;
- Operazioni di conferimento -> è stato precisato che ai fini dell’esclusione e la cessazione dell’istituto rispettivamente a norma degli artt. 11 co. 1 lett b-quater e 21 co. 1 lett b-ter del D.lgs. n.13/2024 sono rilevanti solo le operazioni aventi ad oggetto aziende o rami d’azienda e non altri eventuali quali, a titolo esemplificativo, il conferimento di denaro dai soci.

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