📚 Abaco... in Formazione 📚 La disciplina degli omaggi

In base all’art 2, co. 2, n.4, DPR 633/72, le cessioni gratuite di beni sono generalmente considerate rilevanti ai fini IVA. Esistono tuttavia delle eccezioni:

- Cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientrano nell’attività d’impresa, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00

- Cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata all’atto di acquisto o dell’import, la detrazione della relativa imposta a norma dell’art. 19 DPR 633/72

Occorre porre attenzione

_ all’oggetto dell’omaggio (bene rientrante o meno nell’oggetto dell’attività d’impresa)

_ al suo valore unitario (limite euro 50,00)

_ al destinatario dell’omaggio (cliente, dipendente o fornitore?)

Gli omaggi alla clientela rientrano nella piĂą ampia categoria delle spese di rappresentanza e sono interamente deducibili, se di costo unitario non superiore a 50 euro; per omaggi il cui costo unitario superi i 50,00 euro, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19 novembre 2008.

Qualora ricorrano le condizioni di applicabilità, gli omaggi di beni ai dipendenti possono rientrare nella disciplina del «fringe benefit» (art.51, co. 3, del TUIR), per il quale è escluso dalla formazione del reddito, il valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati se di ammontare complessivo annuale inferiore a determinati importi, stabili per ogni anno dal legislatore.

Novità 2025 : l’art. 10 co. 1 lett. d), 2 e 3 della Legge di Bilancio 2025, al fine della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi sarà necessario che il pagamento degli stessi avvenga mediante i sistemi di pagamento tracciati.

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