📚 Abaco... in Formazione 📚 La disciplina degli omaggi

In base all’art 2, co. 2, n.4, DPR 633/72, le cessioni gratuite di beni sono generalmente considerate rilevanti ai fini IVA. Esistono tuttavia delle eccezioni:
- Cessioni gratuite di beni la cui produzione o commercio non rientrano nell’attività d’impresa, se di costo unitario inferiore ad euro 50,00
- Cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata operata all’atto di acquisto o dell’import, la detrazione della relativa imposta a norma dell’art. 19 DPR 633/72
Occorre porre attenzione
_ all’oggetto dell’omaggio (bene rientrante o meno nell’oggetto dell’attività d’impresa)
_ al suo valore unitario (limite euro 50,00)
_ al destinatario dell’omaggio (cliente, dipendente o fornitore?)
Gli omaggi alla clientela rientrano nella piĂą ampia categoria delle spese di rappresentanza e sono interamente deducibili, se di costo unitario non superiore a 50 euro; per omaggi il cui costo unitario superi i 50,00 euro, occorre rifarsi ai limiti di deduzione previsti dal DM 19 novembre 2008.
Qualora ricorrano le condizioni di applicabilità , gli omaggi di beni ai dipendenti possono rientrare nella disciplina del «fringe benefit» (art.51, co. 3, del TUIR), per il quale è escluso dalla formazione del reddito, il valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati se di ammontare complessivo annuale inferiore a determinati importi, stabili per ogni anno dal legislatore.
Novità 2025 : l’art. 10 co. 1 lett. d), 2 e 3 della Legge di Bilancio 2025, al fine della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi sarà necessario che il pagamento degli stessi avvenga mediante i sistemi di pagamento tracciati.
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