📚 Abaco... in #Formazione 📚 Detrazione IVA: termini più ampi, ma restano alcuni profili da monitorare

Con l'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 148/2026, viene ampliato il termine entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA. La nuova disciplina prevede che la detrazione possa essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali e formali richieste dalla normativa: esigibilità dell'imposta, possesso di una fattura valida e sussistenza dei requisiti di detraibilità. Accanto all'indubbia semplificazione, emergono però alcuni aspetti interpretativi di particolare interesse.

1. Assenza di una disciplina transitoria espressa

Il decreto non contiene indicazioni specifiche sulle annualitĂ  precedenti all'entrata in vigore della riforma. Rimane quindi aperta la questione dell'eventuale recuperabilitĂ  dell'IVA riferita agli anni 2024 e 2025. Assonime, nelle Consultazioni n. 15/2026, ha evidenziato la necessitĂ  di un intervento chiarificatore e ha formulato alcune proposte per disciplinare il periodo transitorio.

2. Fatture ricevute nell'anno successivo

La modifica dell’art. 25 del DPR 633/1972 apre alla possibilità di ricondurre la detrazione all'anno di insorgenza del requisito di esigibilità, anche per le fatture ricevute successivamente al 31/12. Tuttavia, resta in vigore l'art. 1 del DPR 100/1998, che limita la rilevanza delle fatture ricevute entro il 15 gennaio ai fini dell'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente. Di conseguenza, per le fatture "a cavallo d'anno", la detrazione potrebbe trovare spazio solamente in sede di dichiarazione annuale.

3. Effetti sulle note di variazione IVA

Le circolari Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018 e n. 20/E/2021 hanno collegato la disciplina delle note di variazione ex art. 26 alle regole della detrazione IVA. In un'ottica di coerenza sistematica, l'ampliamento dei termini previsto dai nuovi articoli 19 e 25 potrebbe quindi estendersi anche all'emissione delle note di accredito, con un significativo allungamento dei termini per il recupero dell'imposta.

Attenzione, infine, al profilo europeo. La sentenza T-689/24, che aveva aperto alla possibilità di una retro-imputazione dell'IVA in determinate circostanze, è attualmente oggetto di riesame. Nelle proprie conclusioni, l'Avvocata generale Juliane Kokott ha ribadito che il possesso della fattura rappresenta un requisito imprescindibile per l'esercizio del diritto alla detrazione e che, qualora il documento venga ricevuto in un periodo successivo, la detrazione dovrebbe essere esercitata a partire da tale momento. Le conclusioni dell'Avvocata generale non vincolano la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma potrebbero incidere in modo significativo sul dibattito interpretativo relativo alla retro-imputazione dell'IVA.

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