Tema dell’ultima riunione di Abaco Academy: la deducibilità degli interessi passivi legati ad un prestito obbligazionario emesso da una Società Consortile e funzionale all’ottenimento di liquidità per l’esercizio della propria attività.
In particolare, l’istante richiedeva l’applicazione del comma 8 dell’Art. 96 del TUIR, sulla base del quale è disapplicabile la disciplina dei commi da 1 a 7, ed in particolare per i soggetti IRES la prevista deducibilità degli interessi passivi sostenuti calcolata nel limite degli interessi attivi e, per l’eccedenza, del 30% del ROL (risultato operativo lordo).
La deroga del comma 8, lo ricordiamo, è applicabile nel caso in cui si tratti di interessi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, non garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico, ove il gestore del progetto sia residente e realizzi il progetto in paesi UE.
L’istante, sostenendo che il costo di tali interessi fosse “ribaltato” sui consorziati pro-quota e costituisse quindi, oltre ad un costo, anche un componente positivo di reddito, richiedeva la possibilità di effettuare una ripresa fiscale in diminuzione in modo da evitare una doppia imposizione della parte di interessi eccedenti il 30% del ROL. In altri termini, l’istante richiedeva di ridurre il proprio reddito fiscale per un importo pari alla quota “generalmente” indeducibile di interessi passivi.
L’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere contrario alla proposta, sottolineando come il prestito obbligazionario sia risultato chiaramente funzionale alla generale attività e non legato ad un singolo progetto, come previsto dal comma 8 (pertanto non applicabile).
L’Ade va oltre e, vista la natura della Società Consortile e la re-imputazione dei costi ai consorziati, ha valutato il possibile recepimento degli interessi passivi della Consortile pro-quota in capo alle società consorziate con conseguente deduzione sulla base dell’art. 96, commi 1-7; tale soluzione non è applicabile nel caso di specie, in quanto il ribaltamento dei costi non prevede una separata indicazione degli interessi passivi bensì un importo comprensivo di tutti i costi di gestione e mantenimento della Società Consortile.
Si giunge quindi alla conclusione (probabilmente opposta alle attese del contribuente) che tali oneri finanziari siano del tutto indeducibili per la società consortile.
Abaco è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in materia.