La documentazione a supporto dell’attività di revisione deve essere chiara e completa sì da assicurare piena comprensione delle procedure svolte, evidenza degli elementi probatori raccolti e fondatezza delle conclusioni raggiunte. La documentazione può assumere diverse forme (cartacea e/o elettronica) e le carte di lavoro possono includere diverse fonti e vari elementi qualitativi.

Il revisore, che deve organizzare la documentazione in modo logico-sistematico e tale da assicurare una facile consultazione, è tenuto a conservarla, nella sua versione definitiva, per un periodo di dieci anni. Le modifiche al set documentale devono sempre essere validamente motivate, con tracciatura delle varie revisioni.

In occasione del controllo da parte del MEF, il revisore è tenuto a collaborare attivamente, fornendo ogni elemento utile al compimento delle verifiche.

 

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